La contabilità di siti Internet e di e-commerce
La contabilità di siti Internet e di e-commerce

Trattamento contabile dei siti Internet e dei nomi a dominio

Come si tratta contabilmente uno spazio sul Web o un’area di e-commerce? Ecco alcune linee guida su come comportarsi

Oggi per un’azienda è abbastanza normale possedere un sito internet o un sito di e-commerce ma spesso manca una corretta informazione su come questi “mezzi” o sistemi devono essere trattati a livello contabile.

Occorre prima di tutto fare una distinzione netta tra ciò che è un sito di e-commerce e un sito pubblicitario. Qualcuno usa anche una terza distinzione che è il “sito vetrina”, io però non lo faccio, il “sito vetrina” rientra comunque nella casistica dei siti pubblicitari. Sito vetrina non vuol dire nulla.

Il sito di e-commerce è un tipo di sito web preposto alla vendita a distanza di servizi e prodotti attraverso una piattaforma software più o meno articolata e complessa.

Il sito pubblicitario è una tipologia di sito web dedicato alla presentazione di una azienda e del suo brand compresa l’offerta di prodotti e servizi, anch’esso più o meno complesso e correlato/supportato da strategie di marketing atte a costruire un rapporto di fedeltà con i clienti e/o a generare nuovi contatti per trasformarli in clienti (lead generation).

Ricapitolando sommariamente quindi, il sito internet è annoverabile tra le opere dell’ingegno che hanno una forte caratterizzazione creativa e che per quanto tale, influisce anche sui rapporti e sui vincoli giuridici tra il committente e il fornitore dell’opera stessa. Il software, i testi, la grafica e l’architettura di un sito sono tutti elementi nel loro complesso che caratterizzano l’opera e ne determinano il relativo trattamento contabile.

C’ è un elemento aggiuntivo da considerare, molto importante e cioè il nome a dominio. Per la legislazione italiana ma anche europea, il nome a dominio, concesso in licenza d’uso (non esiste il principio di proprietà per i nomi a dominio, dal punto di vista contabile) ricalca ed è assoggettato alla normativa sulla protezione dei marchi. Pertanto anche la gestione contabile deve essere attenta a questo aspetto affatto trascurabile.

E-Commerce

un sito internet di e-commerce, cioè sviluppato per la vendita di beni e servizi a distanza, proprio per la sua natura, dovrà essere annoverato tra gli oneri pluriennali essendo innanzitutto inquadrabile nelle realizzazioni software costituendo pertanto una attività immateriale. Questi tipi di costi sono sempre ben identificabili e teoricamente (dico teoricamente facendo un po’ di ironia, cioè se il sito di e-commerce è ben fatto) dovrebbero apportare benefici economici in chiave futura per l’azienda proprietaria del sito. Occorre però che vengano soddisfatte tutte le condizioni necessarie all’iscrizione dei costi del sito di e-commerce tra quelle che sono le attività e che i cisti derivati siano misurati e indicati in modo attendibile.

Secondo l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), relativamente alle immobilizzazioni immateriali, occorre iscrivere gli oneri pluriennali nello stato patrimoniale e più precisamente tra i beni immateriali che sono soggetti a tutela giuridica per essere poi classificati tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno”.

I principi contabili non differiscono molto da Paese a Paese su questo tema e pur avendo focalizzato questo articolo sulla normativa vigente in Italia, posso dire con estrema sicurezza che ciò che scrivo e applicabile anche in Svizzera o in Canada.

Per quanto riguarda la specificità delle norme italiane, posso aggiungere che l’art. 103 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce in modo molto chiaro che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono deducibili nella misura che non deve essere superiore al 50% del costo purché il bene però partecipi in modo durevole e attivo al processo produttivo aziendale.

Questo è il motivo per cui sosteniamo da sempre che un sito di e-commerce non è un software ma un vero processo e che questo influisce, determina, modifica una intera organizzazione aziendale fin nei minimi dettagli.

Siti pubblicitari

Quando una azienda ha necessità di promuovere il proprio marchio, i propri servizi o prodotti attraverso un sito internet definito qui “pubblicitario”, cambiano un po’ le regole contabili. In questo caso, le spese sostenute per la realizzazione e  la pubblicazione del sito internet potranno essere contabilizzate come spese pubblicitarie e pertanto deducibili nell’anno di esercizio in cui esse sono state sostenute oppure potranno essere contabilizzate in quote costanti nell’anno di esercizio stesso e nei quattro anni successivi. Questo perché le spese pubblicitarie si giustificano e vengono sostenute per diffondere il nome, il marchio, l’onorabilità dell’azienda che le sostiene al fine ultimo di incrementare le quote di mercato, le vendite e quindi di conseguenza i ricavi. È un apparente paradosso il fatto che in certi casi è possibile trattare le spese sostenute per un sito web a vere e proprie spese di rappresentanza proprio perché il sito web aumenta l’esposizione mediatica dell’azienda e quindi la sua visibilità verso tersi.

E’ perciò una regola generale la capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione e pubblicazione di un sito internet aziendale ma questo però a condizione che queste spese possano fornire futuri benefici al conto economico aziendale. Questo perché tali operazioni mediatiche dovrebbero cambiare il modo di operare e di presentarsi dell’azienda stessa nei confronti del suo pubblico aumentandone l’efficienza e la competitività.

Anche in questo caso è interessante notare come il legislatore abbia focalizzato l’attenzione proprio sul principio di interdipendenza sito internet / azienda responsabilizzando l’imprenditore nei confronti dell’azienda stessa determinando un vero e proprio processo di gestione aziendale complesso. Cioè il sito internet non è un “coso” che si compra a parte, tanto per averlo.

Per quanto riguarda la produzione e pubblicazione dei contenuti di un sito, testi, immagini, grafiche, essi vanno contabilizzati nel conto economico solamente nell’anno di esercizio relativo in quanto si tratta di contenuti che hanno una vita alquanto breve. I costi invece di hosting e manutenzione dello spazio server anche questi vanno iscritti nel conto economico dell’anno di esercizio in quanto costi operativi ricorrenti.

Nome a dominio.

Il nome di dominio (detto anche nome a dominio o domain name o host name) è l’indirizzo di un sito in formato alfabetico (ad esempio, www.parlamento.it), dunque potenzialmente assai semplice da ricordare, al contrario dell’indirizzo IP (IP Address), che è espresso in forma numerica.

Un po’ di dottrina e giurisprudenza

Non esiste una disciplina chiara e precisa in materia ma possiamo affermare tranquillamente, che la dottrina e la giurisprudenza concordano pienamente ormai da tempo nell’equiparare il mondo “virtuale” con quello fisico e di conseguenza vengono applicate le regole per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. E non è una cosa da poco.

In particolare, la giurisprudenza ritiene che la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio.

Quindi …

Da ciò deriva che la confondibilità prevista dall’ordinamento italiano in tema di marchi deve essere valutata in modo concreto nei diversi casi specifici, dato che, in base al funzionamento di Internet, non possono esistere due domain name uguali, mentre nella legge marchi è prevista la possibilità di avere due segni distintivi identici, almeno in alcuni casi (settore merceologico differente o ambito territoriale diverso). Il risultato è che l’esclusiva che deriva ad un titolare di un marchio deve essere considerata con particolare attenzione nei giudizi riguardanti i nomi a dominio”

Quindi il dominio è un marchio e il marchio è un vero e proprio asset aziendale.

Sappiamo bene che un dominio può essere acquistato esclusivamente in concessione d’uso e non in proprietà, cosa differente rispetto al marchio. Pertanto, le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno ricapitalizzate alla voce B.I.4 e ammortizzate come “Concessioni, licenze e simili” mentre le spese che vengono sostenute dall’azienda per l’acquisizione del dominio in concessione, sono da considerarsi come costi pluriennali.

Nel caso, spesso ricorrente, in cui il nome a dominio corrisponde al nome dell’azienda e viene quindi utilizzato come marchio identificativo dell’azienda stessa, occorre rispettare la relativa normativa sulla tutela dei marchi come descritto più sopra e ciò influirà anche sul trattamento contabile in quanto le condizioni per iscrivere un dominio internet di questa natura a bilancio occorre che lo stesso sia identificabile come PATRIMONIO AZIENDALE e abbia piena identità a tal punto da poterlo distinguere senza possibilità di errore. Se le condizioni vengono rispettate, fiscalmente le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili nella misura che secondo il legislatore italiano non deve superare 1/18 del costo sostenuto.

Foto istituzionali e foto del cliente in una recensione
Foto istituzionali e foto del cliente in una recensione